Codice identificativo delle giostre: la legge spiega chiaramente che ogni Comune deve fare la commissione e rilasciare il codice

Il problema che tantissimi Comuni continuano a non capire

Nel settore dello spettacolo viaggiante esiste ancora oggi una confusione enorme sul codice identificativo delle attrazioni. Molti gestori si sentono dire frasi come:

  • “Non puoi nemmeno montare la giostra senza codice”
  • “Devi fare tutto nel Comune di residenza”
  • “Qui non possiamo fartelo”
  • “Se non hai il codice non puoi entrare alla manifestazione”

Il problema è che queste interpretazioni spesso vanno contro quello che dice chiaramente la normativa italiana.

La legge infatti stabilisce due cose molto precise:

  1. Una nuova attrazione può essere installata anche senza codice identificativo se serve per effettuare i controlli previsti dalla legge.
  2. Il Comune dove viene installata l’attrazione ha l’obbligo di effettuare la procedura di registrazione e far intervenire la Commissione di vigilanza o il tecnico previsto dalla normativa.

La regola fondamentale è una sola:
la giostra non può aprire al pubblico prima del rilascio del codice identificativo.

La legge principale: il D.M. 18 maggio 2007

Tutta la normativa ruota attorno al:
Decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007.

In particolare l’articolo 4, comma 1, dice:

“Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata […] ed essere munita di un codice identificativo.”

La frase importante è:
“prima di essere posta in esercizio”

La legge NON dice:

  • prima di essere montata;
  • prima di essere installata;
  • prima di entrare nell’area della manifestazione.

Dice solamente:
prima di essere messa in esercizio, cioè prima dell’apertura al pubblico.

Ed è qui che nasce tutta la differenza giuridica.

Installare una giostra senza codice è consentito dalla legge

Questo è il punto che tantissime persone non comprendono.

La stessa normativa prevede che il codice identificativo possa essere rilasciato:

  • nel Comune dove è stata costruita l’attrazione;
  • nel Comune di residenza del gestore;
  • nel Comune del primo impiego;
  • oppure in qualsiasi Comune dove la giostra venga resa disponibile per i controlli tecnici previsti dal decreto.

Questa parte è prevista direttamente dall’articolo 4 del D.M. 18 maggio 2007.

Quindi la legge riconosce chiaramente che:

  • una nuova attrazione può arrivare senza codice identificativo;
  • può essere installata nel Comune della prima manifestazione;
  • e deve essere resa disponibile alla Commissione per il controllo.

È impossibile effettuare il collaudo di una giostra smontata dentro un camion. Per questo motivo la normativa consente l’installazione dell’attrazione prima del rilascio del codice.

La differenza fondamentale: installazione ed esercizio NON sono la stessa cosa

La legge distingue due momenti completamente diversi.

Installazione

La giostra viene:

  • trasportata;
  • montata;
  • collegata;
  • preparata per il controllo tecnico.

Questo è consentito anche senza codice identificativo quando serve per ottenere la registrazione prevista dalla legge.

Esercizio

L’esercizio invece è:

  • aprire al pubblico;
  • vendere biglietti;
  • far salire le persone;
  • iniziare l’attività.

Questo NON è consentito senza codice identificativo.

Ed è esattamente ciò che stabilisce il D.M. 18 maggio 2007.

Ogni Comune ha l’obbligo di effettuare la procedura

Un altro errore enorme che viene ripetuto continuamente è dire:
“Solo il Comune di residenza può fare il codice”.

Non è vero.

La normativa nazionale parla chiaramente del:

  • Comune del primo impiego;
  • oppure del Comune dove l’attrazione viene resa disponibile ai controlli.

Questo significa che:
qualsiasi Comune italiano dove la giostra deve essere installata per la prima volta ha il dovere di gestire la procedura prevista dalla legge.

Quindi se:

  • il gestore vive a Napoli;
  • ma la prima manifestazione è a Pordenone;

il Comune di Pordenone deve:

  • ricevere la domanda;
  • avviare il procedimento;
  • convocare la Commissione di vigilanza;
  • effettuare i controlli;
  • e, se tutto è regolare, rilasciare il codice identificativo.

La legge NON obbliga il gestore a tornare nel Comune di residenza.

La Commissione di vigilanza è obbligatoria

L’articolo 4 del D.M. 18 maggio 2007 prevede che il Comune acquisisca il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La Commissione serve per verificare:

  • la sicurezza strutturale;
  • il funzionamento;
  • l’impianto elettrico;
  • la documentazione tecnica;
  • il corretto montaggio dell’attrazione.

Per alcune attrazioni minori la normativa oggi permette anche verifiche tramite tecnico abilitato, ma il principio resta identico:
il Comune deve effettuare il controllo previsto dalla legge.

Il Comune NON può bloccare tutto dicendo “non hai il codice”

Ed è qui che nasce il problema pratico che moltissimi operatori stanno vivendo.

Alcuni Comuni sostengono:
“Non puoi installare la giostra perché non hai il codice identificativo”.

Ma questa interpretazione entra in contraddizione con il D.M. 18 maggio 2007.

Perché il decreto stesso prevede che:

  • il codice venga rilasciato nel Comune del primo impiego;
  • e che la giostra sia resa disponibile ai controlli.

Quindi se il Comune vieta perfino il montaggio:

  • impedisce materialmente il collaudo;
  • impedisce la registrazione;
  • e rende impossibile applicare la stessa normativa nazionale.

La legge infatti vieta l’esercizio senza codice, NON il montaggio finalizzato ai controlli.

Il codice identificativo vale in tutta Italia

Una volta ottenuto il codice identificativo:

  • la giostra viene registrata;
  • viene applicata la targhetta identificativa;
  • e quel codice resta valido nel tempo.

Non bisogna rifarlo a ogni manifestazione.

Il codice accompagna l’attrazione per tutta la sua vita operativa, salvo:

  • modifiche importanti;
  • volture;
  • dismissioni;
  • oppure casi previsti dalla normativa.

I tempi devono essere compatibili con la manifestazione

C’è anche un altro aspetto importante.

Le manifestazioni viaggianti:

  • hanno date precise;
  • durano pochi giorni;
  • e richiedono tempi tecnici rapidi.

Per questo motivo il Comune, una volta ricevuta la richiesta regolare, deve attivarsi rapidamente per consentire:

  • il sopralluogo;
  • il controllo;
  • e il rilascio del codice identificativo.

Altrimenti il gestore rischia di perdere completamente la manifestazione pur avendo tutta la documentazione in regola.

La procedura corretta prevista dalla legge

La procedura prevista dalla normativa è molto semplice:

  1. Il gestore presenta domanda al Comune dove avverrà il primo impiego.
  2. L’attrazione viene installata per consentire il controllo.
  3. Il Comune convoca la Commissione di vigilanza.
  4. La Commissione verifica documenti e sicurezza.
  5. Se tutto è regolare viene rilasciato il codice identificativo.
  6. Solo dopo il rilascio del codice la giostra può aprire al pubblico.

Questo è esattamente ciò che prevede il D.M. 18 maggio 2007.

Il vero significato della legge

La normativa italiana sullo spettacolo viaggiante non nasce per bloccare il lavoro dei gestori.

Nasce per garantire due cose:

  • sicurezza del pubblico;
  • controlli tecnici seri.

Per questo la legge:

  • consente il montaggio dell’attrazione senza codice per effettuare le verifiche;
  • obbliga il Comune competente a svolgere la procedura;
  • ma vieta l’apertura al pubblico prima del rilascio del codice identificativo.

Ed è una differenza enorme che troppo spesso viene ignorata o interpretata male.


Alla fine il consiglio più importante per tutti gli operatori dello spettacolo viaggiante è uno solo: non fatevi bloccare subito da chi vi dice “non si può” senza conoscere davvero la normativa. Purtroppo capita ancora oggi che alcuni Comuni facciano confusione tra il montaggio dell’attrazione e la sua apertura al pubblico. La legge però parla chiaro: la giostra può essere installata per effettuare i controlli e ottenere il codice identificativo, ma non può aprire finché non arriva il via libera della Commissione e il rilascio del codice. Se avete tutta la documentazione in regola, i collaudi, i manuali e le certificazioni richieste, avete il diritto di chiedere che venga applicata correttamente la legge. Quindi il consiglio è di rimanere sempre calmi, professionali e preparati, mostrando il D.M. 18 maggio 2007 e spiegando con tranquillità ciò che prevede davvero la normativa. Molti problemi nascono semplicemente perché certi uffici non conoscono bene queste procedure. Lo spettacolo viaggiante è un lavoro riconosciuto dalla legge italiana e nessuno può impedirvi di lavorare se state rispettando tutte le regole previste.

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